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D.M. 09/05/2003 n. 156-Per il testo dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse. -Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», è il seguente: «Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e degli organismi di ispezione e di certificazione). I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime: 1) disponibilità di personale nonchè mezzi e attrezzature necessari; 2) competenza tecnica e integrità professionale del personale; 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione; 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale; 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale. Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri». 1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente Decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonchè i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare. 2. L'istanza, in originale e duplice copia, è presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente Decreto, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico. Art. 3. Registrazione e controllo dell'istanza 1. Il Ministero delle attività produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 2. Il Ministero delle attività produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti. Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 9, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse. Art. 4. Istruttoria 1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza. 2. L'istruttoria si effettua mediante a) esame e valutazione della documentazione prodotta b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonchè presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso; 3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 4. L'abilitazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13. 5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma l, l'istanza si intende accolta. Art. 5. Rinnovo dell'abilitazione 1. L'abilitazione è valida per sette anni ed è rinnovabile. 2. L'istanza di rinnovo è presentata dall'interessato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza è allegata una relazione attestante l'attività svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione. 3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresì conto dell'attività svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione. Art. 6. Attività degli Organismi 1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attività per le quali essi assumono l'incarico. 2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, è ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformità a quanto previsto nel presente Decreto, per l'attività oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attività, o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso è allegata la documentazione relativa. 3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario è stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attività affidata. 4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attività o di parte delle attività necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilità gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova. In ogni caso, sono vietate a) la delega sistematica di singole attività b) la delega di tutte le attività relative ad un incarico c) la delega delle attività di valutazione. 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8. Art. 7. Certificato 1. I risultati dell'attività degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attività svolte e le informazioni utili. 2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E. b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della certificazio ne, ovvero del rapporto di prova d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la data di svolgimento dell'attività di certificazione e delle eventuali prove eseguite e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione, l'ispezione o la prova f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attività richiesta g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attività h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso. 3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo è adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilità. 4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso l'Organismo; 5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione. Art. 8. Revoca e sospensione dell'abilitazione 1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione. 2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione. 3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca dell'abilitazione qualora accerti a) l'inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, in particolare a quelle riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attività oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove. 4. La revoca è adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni. 5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi. Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 9, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse. 1. L'organico minimo degli Organismi è costituito a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. 2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità. 3. Il direttore tecnico a) sovrintende all'attività tecnica dell'organismo b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto. 4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La qualificazione del personale è documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata. |
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